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Documento


52278
IDG881302032
88.13.02032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vassalli Giuliano
Lettere. Il ministro e il fermo di polizia
Manifesto, an. 18 (1988), fasc. 170 (19 luglio), pag. 14
D61013
Rispondendo ad una lettera aperta di Luigi Ferrajoli, Salvatore Mannuzzu e Giovanni Palombarini, l' A. (ministro di Grazia e Giustizia) ricorda di essersi sempre adoperato, come parlamentare, perche' venisse vietato l' interrogatorio di polizia senza la presenza del difensore. Tale divieto fu difatti introdotto, ma venne successivamente abrogato in seguito alle critiche provenienti dalla forze di polizia e all' allarme sociale suscitato dalle azioni terroristiche. Il testo di riforma del processo penale, redatto in base alla legge delega del 1987, stabilisce che la persona in stato di custodia cautelare puo' essere interrogata solo dai magistrati. Le critiche mossegli nella lettera citata, conclude l' A., sono quindi infondate. (Titolo: 5 col / Testo: 0.7 col).
l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 225 comma 2 c.p.p. art. 225 bis c.p.p. art. 32 l. 5 dicembre 1969, n. 932 l. 18 marzo 1971, n. 62 art. 7 l. 14 ottobre 1974, n. 497 l. 18 maggio 1978, n. 191
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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