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81614
IDG731205095
73.12.05095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrari emanuele
appunti sulla riduzione del capitale sociale per esuberanza
Riv. not., an. 25 (1971), fasc. 1, pt. 3, pag. 129-137
l' assemblea dei soci puo' decidere la riduzione del capitale sociale quando questo risulti obiettivamente eccedente per il conseguimento dell' oggetto sociale e l' opposizione del terzo creditore puo' condurre all' inefficacia nei suoi confronti, rimediabile con altre opportune garanzie, la tassazione, non prevista specificamente da una norma, dovra' uniformarsi ai modi della riduzione, secondo la loro intrinsica natura
art. 2445 c.c. art. 2357 terzo comma c.c.
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