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Documento


85698
IDG740600292
74.06.00292 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vincenzini enrico
clausole del charter party e della polizza di carico e loro opponibilita' al ricevitore
trib. livorno 6 aprile 1972
Dir. maritt., s. 3, an. 74 (1972), fasc. 2-3, pag. 403-413
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale-comparatistica
il giudicato affronta due problemi in tema di polizza di carico, il primo inerente all' opponibilita' al ricevitore della clausola compromissoria contenuta nel charter-party e riprodotta nella polizza, il secondo relativo all' opponibilita' al ricevitore, che agisca giudizialmente per mancata consegna del carico. della clausola "ignoro peso" riprodotta in polizza, l' a. critica la soluzione che il giudicato ha proposto per il primo quesito. in quanto non puo'considerarsi nei confronti del ricevitore res inter alios acia un contratto di trasporto a carico totale. in cui, nella quasi totalita' dei casi. il ricevitore e' parte del contratto stesso. ne' e' di alcun pregio il richiamo al principio normativo della inderogabilita' convenzionale della giurisdizione italiana con arbitri stranieri, principio ormai superato da pronunciati della corte suprema. il secondo quesito, prosegue l' a., deve essere risolto nel senso che la clausola in esame ha il solo scopo di esonerare il vettore dal controllo del peso, e dunque nel caso in esame non puo' essere dichiarata invalida in quanto non si ricevano elementi tali da considerare la colpa dell' armatore come culpa lata ai sensi dell' articolo 1229 codice civile.
art. 2 c. p. c. art. 1229 c. c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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