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| IDG740600292 | |
| 74.06.00292 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| vincenzini enrico
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| clausole del charter party e della polizza di carico e loro
opponibilita' al ricevitore
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| trib. livorno 6 aprile 1972
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| Dir. maritt., s. 3, an. 74 (1972), fasc. 2-3, pag. 403-413
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| pratico
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| formale-comparatistica
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| il giudicato affronta due problemi in tema di polizza di carico, il
primo inerente all' opponibilita' al ricevitore della clausola
compromissoria contenuta nel charter-party e riprodotta nella
polizza, il secondo relativo all' opponibilita' al ricevitore, che
agisca giudizialmente per mancata consegna del carico. della clausola
"ignoro peso" riprodotta in polizza, l' a. critica la soluzione che
il giudicato ha proposto per il primo quesito. in quanto non
puo'considerarsi nei confronti del ricevitore res inter alios acia un
contratto di trasporto a carico totale. in cui, nella quasi totalita'
dei casi. il ricevitore e' parte del contratto stesso. ne' e' di
alcun pregio il richiamo al principio normativo della inderogabilita'
convenzionale della giurisdizione italiana con arbitri stranieri,
principio ormai superato da pronunciati della corte suprema. il
secondo quesito, prosegue l' a., deve essere risolto nel senso che la
clausola in esame ha il solo scopo di esonerare il vettore dal
controllo del peso, e dunque nel caso in esame non puo' essere
dichiarata invalida in quanto non si ricevano elementi tali da
considerare la colpa dell' armatore come culpa lata ai sensi dell'
articolo 1229 codice civile.
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| art. 2 c. p. c.
art. 1229 c. c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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