| a favore del legittimo possessore di un titolo cambiario garantito da
ipoteca, sorge alla scadenza il diritto all' esecuzione, in via
esclusiva, su di un bene determinato, che e' vincolato al titolo dal
momento della sua creazione. con l' emissione della cambiale, all'
atto-fatto costitutivo del rapporto obbligatorio si aggiunge l' atto
negoziale creativo del titolo astratto: per cui il credito viene ad
avere a suo fondamento una duplicita' di titoli, reciprocamente
autonomi, cui si collega una duplicita' di possibili azioni cambiarie
e causali: azione cambiaria esecutiva e di cognizione, diretta o di
regresso, azione causale. l' individuazione delle azioni trova la
propria ragione nella visione della garanzia reale come inerente all'
azione esecutiva. l' ipoteca nasce con l' iscrizione che puo' aversi
anche in ognuno dei possibili momenti corrispondenti ai vari stadi di
formazione del rapporto. sul titolo il conservatore deve effettuare
l' annotazione che al pari dell' iscrizione ha valore costitutivo e
si pone, quindi, come necessaria condizione per la valida ed efficace
costituzione dell' ipoteca cambiaria. nell' ipotesi di rinnovazione
della cambiale ipotecaria si rende necessaria una seconda
annotazione, importando la rinnovazione estinzione del titolo
originario. l' ipoteca, se regolarmente annotata, in quanto diritto
accessorio, circola in via di girata e subisce gli effetti giuridici
propri di questa. per ottenere la cancellazione dell' ipoteca occorre
l' assenso del possessore del titolo all' ordine e la presentazione
del titolo al fine di dimostrare tale qualita'. mentre le notifiche e
le citazioni possono eseguirsi al creditore che figura nei registri
immobiliari, le disposizioni dell' ipoteca spettano all' acquirente
del titolo.
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