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85738
IDG740600335
74.06.00335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salvatore pio
la cambiale ipotecaria
Riv. dir. ipot., an. 14 (1972), pag. 1-42
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
casistica
a favore del legittimo possessore di un titolo cambiario garantito da ipoteca, sorge alla scadenza il diritto all' esecuzione, in via esclusiva, su di un bene determinato, che e' vincolato al titolo dal momento della sua creazione. con l' emissione della cambiale, all' atto-fatto costitutivo del rapporto obbligatorio si aggiunge l' atto negoziale creativo del titolo astratto: per cui il credito viene ad avere a suo fondamento una duplicita' di titoli, reciprocamente autonomi, cui si collega una duplicita' di possibili azioni cambiarie e causali: azione cambiaria esecutiva e di cognizione, diretta o di regresso, azione causale. l' individuazione delle azioni trova la propria ragione nella visione della garanzia reale come inerente all' azione esecutiva. l' ipoteca nasce con l' iscrizione che puo' aversi anche in ognuno dei possibili momenti corrispondenti ai vari stadi di formazione del rapporto. sul titolo il conservatore deve effettuare l' annotazione che al pari dell' iscrizione ha valore costitutivo e si pone, quindi, come necessaria condizione per la valida ed efficace costituzione dell' ipoteca cambiaria. nell' ipotesi di rinnovazione della cambiale ipotecaria si rende necessaria una seconda annotazione, importando la rinnovazione estinzione del titolo originario. l' ipoteca, se regolarmente annotata, in quanto diritto accessorio, circola in via di girata e subisce gli effetti giuridici propri di questa. per ottenere la cancellazione dell' ipoteca occorre l' assenso del possessore del titolo all' ordine e la presentazione del titolo al fine di dimostrare tale qualita'. mentre le notifiche e le citazioni possono eseguirsi al creditore che figura nei registri immobiliari, le disposizioni dell' ipoteca spettano all' acquirente del titolo.
art. 2740 c.c. art. 2831 c.c. art. 2839 c.c. art. 2852 c.c. art. 1995 c.c. art. 2878 c.c. art. 2843 c.c. art. 2844 c.c. art. 474 c.p.c. art. 642 c.p.c. art. 655 c.p.c. art. 63 l.cam. art. 65 l.camb. art. 66 l.camb.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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