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Documento


85771
IDG740600370
74.06.00370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonis raimondo
sent. trib. napoli 30 marzo 1973
Riv. dir. ipot., an. 15 (1973), pag. 260-265
pratico
formale
la domanda giudiziale e' normalmente proposta nell' atto di citazione, ma puo' anche essere contenuta in una comparsa o nel processo verbale di trattazione della causa, essendo consentito modificare la domanda alla prima udienza di trattazione. nessuna responsabilita' puo' attribuirsi al conservatore, che, nell' eseguire l' indagine sulla eseguibilita' delle operazioni, si attenga, nel dubbio, a criteri di larga prudenza, per non pregiudicare l' acquisto o la conservazione dei diritti reali immobiliari, alla cui tutela e' preposto.
art. 15 l. 15 novembre 1973, n. 734 art. 6 l. 25 luglio 1971, n. 545 art. 96 c.p.c. art. 163 c.p.c. art. 167 c.p.c. art. 267 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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