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85782
IDG740600381
74.06.00381 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sciso carla maria
spunti in tema di responsabilita' per l' esercizio di attivita' pericolose
Corti BA LE PZ, s. 4, an. 40 (1972), fasc. 3-4 ( dicembre), pt. 4, pag. 468-492
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
l' a. ritiene che l' art. 2050 sia dettato nel codice vigente per colmare una lacuna: esso estende la presunzione di responsabilita' all' esercizio di quelle attivita' le quali, pur comportando pericolo di danno, non sono contemplate dalle norme che disciplinano fattispecie analoghe. cio' posto l' a. passa ad esaminare l' ambito di applicazione di detto art. a tal riguardo l' a. ritiene che nella previsione normativa debba ricomprendersi anche l' attivita' della pubblica amministrazione. l' a., poi, e' del parere che la pericolosita' dell' attivita' debba intendersi in senso obiettivo. l' attivita' deve, cioe' essere pericolosa per sua natura. definito in tal modo l' ambito di applicazione dell' art. in esame, l' a. passa ad esaminare la natura della responsabilita' in esso contemplata. secondo l' a. tale norma crea una forma particolare di responsabilita', ma potrebbe considerarsi uno sviluppo dell' art. 1176 codice civile: dalla diligenza del buon padre di famiglia si passerebbe, secondo questa ipotesi, alla diligenza piu' qualificata richiesta a chi esercita una attivita' pericolosa. a conclusione l' a. sottolinea le caratteristiche peculiari della responsabilita' nucleare, sottratta dalla legge 31 dicembre 1962, n. 186, all' ambito di applicazione dell' art. in esame.
art. 2050 c.c. art. 1176 c.c. l. 31 dicembre 1962, n. 186
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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