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| IDG740600381 | |
| 74.06.00381 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| sciso carla maria
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| spunti in tema di responsabilita' per l' esercizio di attivita'
pericolose
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| Corti BA LE PZ, s. 4, an. 40 (1972), fasc. 3-4 ( dicembre), pt. 4,
pag. 468-492
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| pratico
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| formale
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| l' a. ritiene che l' art. 2050 sia dettato nel codice vigente per
colmare una lacuna: esso estende la presunzione di responsabilita'
all' esercizio di quelle attivita' le quali, pur comportando pericolo
di danno, non sono contemplate dalle norme che disciplinano
fattispecie analoghe. cio' posto l' a. passa ad esaminare l' ambito
di applicazione di detto art. a tal riguardo l' a. ritiene che nella
previsione normativa debba ricomprendersi anche l' attivita' della
pubblica amministrazione. l' a., poi, e' del parere che la
pericolosita' dell' attivita' debba intendersi in senso obiettivo. l'
attivita' deve, cioe' essere pericolosa per sua natura. definito in
tal modo l' ambito di applicazione dell' art. in esame, l' a. passa
ad esaminare la natura della responsabilita' in esso contemplata.
secondo l' a. tale norma crea una forma particolare di
responsabilita', ma potrebbe considerarsi uno sviluppo dell' art.
1176 codice civile: dalla diligenza del buon padre di famiglia si
passerebbe, secondo questa ipotesi, alla diligenza piu' qualificata
richiesta a chi esercita una attivita' pericolosa. a conclusione l'
a. sottolinea le caratteristiche peculiari della responsabilita'
nucleare, sottratta dalla legge 31 dicembre 1962, n. 186, all' ambito
di applicazione dell' art. in esame.
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| art. 2050 c.c.
art. 1176 c.c.
l. 31 dicembre 1962, n. 186
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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