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Documento


85805
IDG740600407
74.06.00407 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nicoletti carlo alberto
disciplina del preliminare e aspettativa sociale
Riv. dir. civ., an. 19 (1973), fasc. 1, pt. 1, pag. 60-77
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
teorico-sistematico
formale
l' a. nega la necessaria coincidenza di contenuto tra contratto preliminare e contratto definitivo. con la stipulazione del preliminare le parti si sono riservate di completare il contratto, cioe' di dire qualcosa che giustifichi la concretizzazione del contratto definitivo. cio' a prescindere dal contenuto innovativo di quest' ultimo perche' il contratto definitivo si pone sempre come qualcosa di nuovo in quanto realizza la volonta' delle parti di poter dire ancora qualcosa. tale osservazione comporta la non automaticita' della definitivita' del regolamento gia' predisposto che abbisogna, invece, dell' intervento del giudice per mezzo di una sentenza c.d. costitutiva "qualora sia possibile". tale inciso e' particolarmente importante perche' prevede la necessita' del controllo giurisdizionale sull' idoneita' dell' assetto di interessi gia' fissato a valere definitivamente. in cio' consiste il significato, dal punto di vista sociale, del contratto preliminare.
art. 2932 c.c. art. 1349 c.c. art. 1350 c.c. art. 1351 c.c. art. 1352 c.c. art. 1706 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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