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85935
IDG741000002
74.10.00002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
poli osvaldo
le imposte sul reddito nella riforma tributaria
commento alla l. 9 ottobre 1971, n. 825. pt. prima. l' imposta sul reddito delle persone fisiche
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 1 (15 gennaio), pag. 6-29
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. esamina le caratteristiche dell' imposta sul reddito delle persone fisiche e precisa che si tratta di un' imposta a carattere personale, ad aliquote progressive, sul reddito comunque conseguito. osserva che, a differenza dell' imposta complementare, tale tributo, colpendo con aliquota uniforme tutti i redditi, elimina le sperequazioni in relazione alla fonte degli stessi. poiche' i singoli redditi, distinti in categorie secondo la loro natura, confluiscono tutti nella determinazione del reddito complessivo, i contribuenti con uguale reddito ed uguale situazione personale e familiare sopportano un uguale carico tributario. l' a. critica l' esclusione di alcuni redditi o con esenzioni o con l' applicazione di un tributo sostitutivo, ritenendo che l' imposta avrebbe risposto al suo scopo solo se nessun reddito fosse stato escluso e se qualsiasi tributo riscosso alla fonte fosse stato considerato in acconto dell' imposta. il sistema adottato altera la progressivita' del tributo, con vantaggio dei maggiori reddituari. l' a. esamina il presupposto e i soggetti dell' imposta, osservando che non la cittadinanza, ma la residenza del soggetto determinano la sfera d' applicazione dell' imposta. analizza le singole categorie dei redditi, i criteri per la determinazione analistica e sintetica del reddito complessivo, gli oneri detraibili dal reddito, il sistema di commisurazione dell' imposta, le detrazioni dall' imposta, la determinazione dell' aliquota in rapporto ad alcuni redditi tassati separatamente. l' a. espone in una tabella riassuntiva le deduzioni del reddito e le detrazioni dall' imposta per categorie di contribuenti.
art. 2 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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