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| IDG741000005 | |
| 74.10.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| poli osvaldo
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| le imposte sul reddito nella riforma tributaria
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| commento alla l. 9 ottobre 1971, n. 125. parte quarta. disposizioni
varie
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| Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 1 (15 gennaio), pag. 46-56
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| circa la dichiarazione dei redditi, l' a. osserva che, secondo i
principi ispiratori della riforma tributaria, la dichiarazione dovra'
consentire un' agevole individuazione del contribuente e della
materia imponibile e che allo stesso scopo e' prevista l'
obbligatoria indicazione del numero di codice fiscale negli atti
fiscalmente rilevanti. secondo l' a. l' esonero dalla dichiarazione
riguarda le persone fisiche sprovviste di redditi in relazione ai
quali si debba ancora soddisfare una qualsiasi obbligazione
tributaria. in materia di accertamento, l' a. esamina particolarmente
2 punti: la partecipazione dei comuni agli accertamenti, che giudica
una novita' ma in senso eversivo, e le possibilita' di conservazione
dell' istituto del concordato. in tema di riscossione, l' a. nota
che, stabilito il principio per cui l' imposta di competenza di un
determinato periodo d' imposta venga riscossa nel periodo successivo,
viene meno la ragion d' essere dell' iscrizione provvisoria in base
agli imponibili di periodi d' imposta precedenti, sistema che secondo
l' a. deve considerarsi abolito con la riforma. ricordate le
disposizioni della legge delega in materia di sanzioni e di
contenzioso, l' a. rileva che alcuni redditi sono assoggettati ad
imposta sostitutiva, trattenuta alla fonte con obbligo di rivalsa.
ricorda che la riforma prevede l' abolizione delle deroghe al
principio della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari
previste nelle leggi di regioni a statuto speciale.
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| l. 9 ottobre 1971, n. 825
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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