| l' a. pone in rilievo le differenze esistenti in tema di rivalsa tra
ige e iva ed esamina il problema dei riflessi che il divieto di
rivalsa, sancito per il caso di mancata emissione della fattura, puo'
avere, agli effetti dell' accertamento delle violazioni, nei
confronti dell' acquirente del bene o del committente del servizio,
cioe' dei contribuenti "incisi" dall' imposta. in base alla "ratio"
del divieto di rivalsa, l' a. ritiene di poter concludere che,
qualora l' erario richiedesse l' imposta prima all' acquirente o al
committente, solidalmente responsabile con il cedente ed il
prestatore, tali soggetti potrebbero eccepire che l' imposta e'
dovuta in via principale dal cedente o prestatore e che, qualora l'
acquirente o il committente fossero costretti a pagare all' erario l'
imposta, a seguito di constatazione di violazione, potrebbero in sede
civile rivalersi nei confronti del cedente o, rispettivamente, del
prestatore
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