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Documento


85948
IDG741000015
74.10.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. un. 4 dicembre 1971, n. 3521
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 2 (30 gennaio), pag. 116-117
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
criticando l' indirizzo della corte suprema, l' a. afferma che l' art. 110 del testo unico delle imposte dirette stabilisce una presunzione di riparto degli interessi passivi non relativa, ma assoluta. secondo l' a. la presunzione si basa sul concetto che tali interessi devono attribuirsi a tutti i ricavi lordi, per cui nella determinazione del reddito tassabile e' deducibile solo la parte proporzionalmente attribuibile all' ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito stesso, senza che si possa addurre alcuna prova contraria. in merito ad altra questione, l' a. concorda con la cassazione nel ritenere che nella determinazione del reddito di ricchezza mobile, categoria b, sia indetraibile l' imposta di categoria a sugli interessi corrisposti dalle banche, in caso di mancato esercizio della rivalsa nei confronti dei depositari che percepiscono gli interessi.
art. 110 t.u. imp. dir. art. 127 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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