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85955
IDG741000022
74.10.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. un. 20 novembre 1971, n. 3352
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 2 (30 gennaio), pag. 128-129
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
criticando una sentenza della cassazione che elude il problema, l' a. esamina la questione dell' estensibilita' alle giunte provinciali amministrative, sezione speciale per i tributi locali, della declaratoria di incostituzionalita' sancita dalla corte costituzionale nei confronti di tali organi in sede giurisdizionale. sostiene che nella composizione del collegio tributario la violazione del fondamentale principio dell' indipendenza e imparzialita' del giudice e' ravvisabile solo in limitate ipotesi, tali da non giustificare dubbi di incostituzionalita'. muove critiche motivate alla tesi della natura giurisdizionale delle commissioni tributarie. l' a. giudica rigoroso l' atteggiamento assunto dalla cassazione nel negare l' applicabilita' dell' esenzione dal contributo di fognatura agli immobili appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari.
art. 247 t.u. fin. loc. art. 1 d.l. 12 aprile 1945, n. 203 c. cost. 22 marzo 1967, n. 30
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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