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| IDG741000026 | |
| 74.10.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| granelli antonio emanuele
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| nota a trib. savona 30 giugno 1971, n. 325
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| Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 2 (30 gennaio), pag. 135-139
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| esprimendo il proprio dissenso dall' annotata sentenza del tribunale
di savona, l' a. affronta il problema della decorrenza degli effetti
dell' istituzione dell' imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili. esclude che la deliberazione con cui il comune
istituisce tale imposta abbia natura regolamentare e precisa che il
comune si limita ad integrare il contenuto della legge. cio' porta ad
escludere che la fonte dell' obbligazione tributaria possa rinvenirsi
nel provvedimento istitutivo. secondo l' a. l' atto di approvazione
tutoria decorre retroattivamente solo rispetto alle situazioni
compatibili con tale retroazione, mentre rispetto alle altre il
sopravvenire dell' approvazione determina la decorrenza. l' a.
afferma pertanto l' intassabilita' delle alienazioni di aree
edificabili poste in essere successivamente all' adozione della
delibera istitutiva, ma anteriormente all' approvazione. conclude che
gli effetti giuridici conseguenti all' istituzione dell' imposta si
producono e decorrono dalla data dell' avviso del sindaco contenente
l' invito ai contribuenti che ne abbiano obbligo di presentare le
dichiarazioni. su altra questione, l' a. concorda con la sentenza nel
ritenere inammissibile avanti il giudice ordinario la domanda intesa
al riconoscimento di fattori incrementativi e detrazioni non
documentati in sede amministrativa.
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| art. 285 t.u. fin. loc.
art. 43 l. 5 marzo 1963, n. 246
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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