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Documento


85959
IDG741000026
74.10.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
granelli antonio emanuele
nota a trib. savona 30 giugno 1971, n. 325
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 2 (30 gennaio), pag. 135-139
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
esprimendo il proprio dissenso dall' annotata sentenza del tribunale di savona, l' a. affronta il problema della decorrenza degli effetti dell' istituzione dell' imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili. esclude che la deliberazione con cui il comune istituisce tale imposta abbia natura regolamentare e precisa che il comune si limita ad integrare il contenuto della legge. cio' porta ad escludere che la fonte dell' obbligazione tributaria possa rinvenirsi nel provvedimento istitutivo. secondo l' a. l' atto di approvazione tutoria decorre retroattivamente solo rispetto alle situazioni compatibili con tale retroazione, mentre rispetto alle altre il sopravvenire dell' approvazione determina la decorrenza. l' a. afferma pertanto l' intassabilita' delle alienazioni di aree edificabili poste in essere successivamente all' adozione della delibera istitutiva, ma anteriormente all' approvazione. conclude che gli effetti giuridici conseguenti all' istituzione dell' imposta si producono e decorrono dalla data dell' avviso del sindaco contenente l' invito ai contribuenti che ne abbiano obbligo di presentare le dichiarazioni. su altra questione, l' a. concorda con la sentenza nel ritenere inammissibile avanti il giudice ordinario la domanda intesa al riconoscimento di fattori incrementativi e detrazioni non documentati in sede amministrativa.
art. 285 t.u. fin. loc. art. 43 l. 5 marzo 1963, n. 246
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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