| 85960 | |
| IDG741000027 | |
| 74.10.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. i 26 agosto 1971, n. 2575
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| Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 2 (30 gennaio), pag. 141-142
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| l' a. giudica ineccepibili le argomentazioni svolte dalla cassazione
in ordine alla questione del trattamento tributario degli edifici
assimilabili alle case di abitazione la cui costruzione sia stata
ultimata dopo il 31 dicembre 1961 agli effetti dell' esenzione dall'
imposta di consumo sui materiali impiegati nella loro costruzione.
ricordata la complessa vicenda giudiziale del problema, l' a. esclude
l' esentabilita' illimitata e incondizionata. ritenendo che ai
predetti edifici siano state estese le stesse agevolazioni gia'
concesse per le case di abitazione non di lusso, afferma che il
beneficio della totale esenzione e' applicabile solo nei riguardi
degli edifici la cui costruzione sia stata ultimata entro il 31
dicembre 1961, mentre per quelli ultimati dopo tale data si applicano
solo le riduzioni dell' imposta.
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| l. 2 luglio 1949, n. 408
art. 2 l. 13 luglio 1961, n. 659
art. 5 l. 2 febbraio 1960, n. 35
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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