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85962
IDG741000029
74.10.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a trib. bologna 25 maggio 1971
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 2 (30 gennaio), pag. 144-145
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. concorda con il tribunale di bologna nel ritenere che la finanza non sia responsabile del tempo impiegato dalle commissioni tributarie a decidere la controversia, a meno che le si possano imputare colpevoli indugi o ritardi temerari. nel caso di specie, secondo l' a. le conseguenze del decorso del tempo non si potevano imputare all' amministrazione perche' le more del giudizio erano dipese anche da differimenti chiesti dal contribuente, il quale inoltre non si era avvalso della facolta' di sollecitare la fissazione del giorno della discussione. l' a. concorda con la sentenza annotata anche per quanto riguarda l' affermazione che, nel caso in cui la finanza abbia differito la percezione del tributo per proprio inescusabile errore, non sono dovuti gli interessi di mora.
art. 33 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 art. 38 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 art. 41 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 art. 2948 c.c. l. 26 gennaio 1961, n. 29 l. 28 marzo 1962, n. 147
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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