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85975
IDG741000128
74.10.00128 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cosentini franco
il divieto per avvocati e procuratori di trascrizione del contenuto di atti di cui all' art. 118, n. 3, della legge di registro
nota a app. milano 2 giugno 1971
Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 2, pt. 2, pag. 296-302
l' a. rileva che i suoi motivi di dissenso dalla sentenza annotata vertono innanzi tutto sull' interpretazione del termine "atto" cui si riferisce il legislatore. secondo l' a. anche nell' ipotesi di contratto verbale esiste pur sempre un testo. l' a., dopo aver precisato il concetto di "enunciazione" volge la propria attenzione all' uso del termine "trascrizione", che gli sembra da intendere come riproduzione testuale del contenuto totale o parziale di un atto. in conclusione l' a. ritiene che il divieto di trascrizione debba intendersi come divieto di riproduzione del testo della convenzione, con esclusione della semplice enunciazione.
art. 62 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 118 n. 3 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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