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86016
IDG741000169
74.10.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
montuori luigi
considerazioni sulla tassabilita' delle plusvalenze per conguaglio monetario eccedenti la rivalutazione del capitale investito
nota ad app. milano 25 giugno 1971 e trib. torino 28 giugno 1971
Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 3, pt. 2, pag. 455-468
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. osserva che il problema della rivalutazione per conguaglio monetario delle immobilizzazioni di impresa, ai fini dell' imposta di ricchezza mobile categoria b, ha origine dal deprezzamento del potere di acquisto della moneta. la svalutazione monetaria seguita alla prima e seconda guerra mondiale reagiva sulla rilevazione quantitativa del reddito di esercizio, se non corretta con opportuni accorgimenti, comportando la tassazione del capitale e non del reddito. poiche' l' imposta in oggetto colpisce il reddito, il legislatore ha cercato di ovviare a tali inconvenienti, consentendo la rivalutazione per conguaglio monetario, entro limiti massimi stabiliti, delle immobilizzazioni e dei relativi fondi di ammortamento, con iscrizione al passivo del bilancio dei saldi attivi di rivalutazione. nel sistema della legge 11 febbraio 1952, n. 74, il saldo attivo di rivalutazione per conguaglio monetario del patrimonio netto costituisce il limite massimo entro cui i saldi attivi di rivalutazione monetaria sono esentati dall' imposta di ricchezza mobile; i saldi eccedenti concorrono a formare il reddito imponibile nell' esercizio in cui si verificano i presupposti (realizzo dei cespiti attraverso un atto di alienazione, ammortamento annuale, imputazione a capitale, distribuzione ai soci in denaro o in natura). l' a. si chiede se per determinare il momento in cui i saldi eccedenti sono divenuti tassabili, i suddetti presupposti devono sommarsi o tenersi distinti. precisato che la questione della cumulabilita' si pone tra presupposti di tipo diverso, cioe' tra realizzi e utilizzi, l' a. esamina due contrastanti sentenze pronunciate in materia. aderendo alla tesi del tribunale di torino, ritiene che sia piu' esatta la soluzione che esclude la sommatoria dei realizzi ed utilizzi agli effetti del raggiungimento del limite quantitativo di esenzione.
l. 11 febbraio 1952, n. 74
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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