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| IDG741000169 | |
| 74.10.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| montuori luigi
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| considerazioni sulla tassabilita' delle plusvalenze per conguaglio
monetario eccedenti la rivalutazione del capitale investito
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| nota ad app. milano 25 giugno 1971 e trib. torino 28 giugno 1971
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| Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 3, pt. 2, pag. 455-468
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| l' a. osserva che il problema della rivalutazione per conguaglio
monetario delle immobilizzazioni di impresa, ai fini dell' imposta di
ricchezza mobile categoria b, ha origine dal deprezzamento del potere
di acquisto della moneta. la svalutazione monetaria seguita alla
prima e seconda guerra mondiale reagiva sulla rilevazione
quantitativa del reddito di esercizio, se non corretta con opportuni
accorgimenti, comportando la tassazione del capitale e non del
reddito. poiche' l' imposta in oggetto colpisce il reddito, il
legislatore ha cercato di ovviare a tali inconvenienti, consentendo
la rivalutazione per conguaglio monetario, entro limiti massimi
stabiliti, delle immobilizzazioni e dei relativi fondi di
ammortamento, con iscrizione al passivo del bilancio dei saldi attivi
di rivalutazione. nel sistema della legge 11 febbraio 1952, n. 74, il
saldo attivo di rivalutazione per conguaglio monetario del patrimonio
netto costituisce il limite massimo entro cui i saldi attivi di
rivalutazione monetaria sono esentati dall' imposta di ricchezza
mobile; i saldi eccedenti concorrono a formare il reddito imponibile
nell' esercizio in cui si verificano i presupposti (realizzo dei
cespiti attraverso un atto di alienazione, ammortamento annuale,
imputazione a capitale, distribuzione ai soci in denaro o in natura).
l' a. si chiede se per determinare il momento in cui i saldi
eccedenti sono divenuti tassabili, i suddetti presupposti devono
sommarsi o tenersi distinti. precisato che la questione della
cumulabilita' si pone tra presupposti di tipo diverso, cioe' tra
realizzi e utilizzi, l' a. esamina due contrastanti sentenze
pronunciate in materia. aderendo alla tesi del tribunale di torino,
ritiene che sia piu' esatta la soluzione che esclude la sommatoria
dei realizzi ed utilizzi agli effetti del raggiungimento del limite
quantitativo di esenzione.
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| l. 11 febbraio 1952, n. 74
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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