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86028
IDG741000181
74.10.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bocchiola manuela
ancora sulle frizioni tra processo esecutivo esattoriale e fallimento
nota a cons. stato sez. iv 20 aprile 1971, n. 468
Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 3, pt. 2, pag. 536-541
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. precisa anzitutto il contenuto del rapporto tra esecuzione esattoriale e fallimento. chiarisce che la facolta' concessa all' esattore di iniziare o proseguire il processo esecutivo anche quando il debitore sia dichiarato fallito rappresenta una grave deroga al principio per cui dal giorno della dichiarazione del fallimento nessuna azione individuale puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento stesso. tale deroga si giustifica con la necessita' di assicurare allo stato una rapida percezione dei tributi. peraltro tale privilegio non esime l' esattore dall' onere di verificazione del credito tributario e non altera il principio della parita' tra i creditori, al quale l' esattore deve sottostare. l' a. affronta poi il problema della disponibilita' dei beni sottoposti a pignoramento fiscale esperito in costanza di fallimento del debitore. premesso che anche i beni sottoposti ad esecuzione fiscale non cessano di far parte del patrimonio fallimentare, l' a. sostiene l' indisponibilita' da parte degli organi fallimentari dei beni colpiti dall' esecuzione fallimentare finche' questa sia pendente. peraltro l' a., tenendo conto delle argomentazioni svolte dal consiglio di stato nella sentenza annotata, ritiene che qualora l' esattore non agisca sollecitamente, gli organi fallimentari possano correttamente procedere alla vendita dei beni anche se gia' pignorati.
art. 51 l. fall. art. 206 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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