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| IDG741000181 | |
| 74.10.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bocchiola manuela
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| ancora sulle frizioni tra processo esecutivo esattoriale e fallimento
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| nota a cons. stato sez. iv 20 aprile 1971, n. 468
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| Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 3, pt. 2, pag. 536-541
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| l' a. precisa anzitutto il contenuto del rapporto tra esecuzione
esattoriale e fallimento. chiarisce che la facolta' concessa all'
esattore di iniziare o proseguire il processo esecutivo anche quando
il debitore sia dichiarato fallito rappresenta una grave deroga al
principio per cui dal giorno della dichiarazione del fallimento
nessuna azione individuale puo' essere iniziata o proseguita sui beni
compresi nel fallimento stesso. tale deroga si giustifica con la
necessita' di assicurare allo stato una rapida percezione dei
tributi. peraltro tale privilegio non esime l' esattore dall' onere
di verificazione del credito tributario e non altera il principio
della parita' tra i creditori, al quale l' esattore deve sottostare.
l' a. affronta poi il problema della disponibilita' dei beni
sottoposti a pignoramento fiscale esperito in costanza di fallimento
del debitore. premesso che anche i beni sottoposti ad esecuzione
fiscale non cessano di far parte del patrimonio fallimentare, l' a.
sostiene l' indisponibilita' da parte degli organi fallimentari dei
beni colpiti dall' esecuzione fallimentare finche' questa sia
pendente. peraltro l' a., tenendo conto delle argomentazioni svolte
dal consiglio di stato nella sentenza annotata, ritiene che qualora
l' esattore non agisca sollecitamente, gli organi fallimentari
possano correttamente procedere alla vendita dei beni anche se gia'
pignorati.
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| art. 51 l. fall.
art. 206 t.u. imp. dir.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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