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86029
IDG741000182
74.10.00182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grillo giovanni
rapporti fra accertamento tributario e giudizio penale in materia di imposte dirette
nota a cass. sez. iii pen. 10 settembre 1970, n. 1347
Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 3, pt. 2, pag. 542-550
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. osserva che l' art. 248 del testo unico delle imposte dirette, stabilendo che le sanzioni previste per l' omissione, tardivita' e incompletezza della dichiarazione non si applicano se l' obbligo della dichiarazione era fondatamente contestabile per obiettiva incertezza sull' esistenza dei presupposti dell' obbligazione tributaria, implica rilevanti conseguenze in ordine al rapporto tra accertamento tributario e giudizio penale. dissentendo dalle argomentazioni svolte dalla suprema corte, l' a. ritiene che il giudice penale abbia un potere-dovere di esaminare, sia pure in via incidentale, la sussistenza dei presupposti di fatto dell' obbligazione tributaria. in ordine ad altra questione, l' a. critica la corte per avere tenuto conto due volte dello stesso reddito, colpito da piu' imposte, nell' applicazione della norma che, nel comminare la pena dell' arresto in aggiunta a quella pecuniaria per il caso di omessa dichiarazione, fa riferimento all' ammontare dei redditi definitivamente accertati. secondo l' a. la corte e' incorsa nell' equivoco di ritenere che esista una corrispondenza biunivoca tra l' insieme dei redditi e quello delle imposte.
art. 243, comma 4, t.u. imp. dir. art. 248 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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