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86034
IDG741000187
74.10.00187 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
(a cura di rizza rosa)
rassegna di giurisprudenza. i privilegi dello stato per i crediti di imposta (1960-1970). l' art. 2759 cod.civ. rapporti tra l' art. 2759 cod.civ. e l' art. 211, comma ii t.u.i.d.
Dir. prat. trib., an. 43 (1972), fasc. 3, pt. 2, pag. 556-559
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
casistica
l' a. esamina il problema relativo al "tipo" di imposta di ricchezza mobile che gode del privilegio previsto dall' art. 2759 del codice civile. riferisce che la giurisprudenza e' concorde nell' escludere che il privilegio riguardi l' imposta di categoria c/2. osserva che i giudici, non avendo affrontato in modo completo il problema dei rapporti tra art. 2759 del codice civile e art. 211 del testo unico delle imposte dirette, non ha risolto in modo appagante la questione in oggetto. secondo l' a. i crediti dello stato per l' imposta di ricchezza mobile possono essere riscossi mediante esecuzione solo se gli anni di produzione del reddito sono iscritti a ruolo per l' anno corrispondente all' esecuzione e per il precedente. riferisce i contrasti giurisprudenziali sorti in merito al problema della possibilita' del privilegio sui beni altrui.
art. 2759 c.c. art. 211 t.u. imp. dir. trib. milano, 22 marzo 1962 cass. 19 febbraio 1964, n. 368 cass. 4 giugno 1969, n. 1966
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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