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86087
IDG741000242
74.10.00242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. v 27 aprile 1971, n. 3866
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 213-214
condividendo la tesi della commissione centrale, l' a. afferma che nel caso di omessa, come di erronea, liquidazione dell' indennita' dovuta sulle imposte indebite tardivamente rimborsate, il contribuente deve ricorrere alla commissione distrettuale nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento. peraltro l' a. ritiene che qualora lo sgravio sia stato eseguito dall' ufficio in conseguenza di precedente ricorso contro il ruolo e nel ricorso il contribuente abbia espressamente richiesto la corresponsione dell' indennita', sia legittimo presumere che l' ufficio abbia ritenuto non dovuta l' indennita'. secondo l' a. in tale ipotesi il contribuente non deve presentare nuovo ricorso, ma puo' sollecitare l' ufficio ad inoltrare il ricorso alla commissione distrettuale, la quale decidera' sulla sussistenza o meno del diritto all' indennita'.
art. 23 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 art. 199 bis t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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