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Documento


86091
IDG741000246
74.10.00246 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. v 9 giugno 1970, n. 5992
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
aderendo alla tesi della commissione centrale, conforme a quella della cassazione, l' a. afferma che qualora si sia proceduto a concordato senza tener conto, nella definizione del reddito imponibile dell' impresa, dell' avviamento, l' imponibile cosi' definito puo' essere modificato solo se l' ufficio sia venuto a conoscenza dell' avvenuta cessione posteriormente alla data di sottoscrizione dell' atto di adesione.
art. 32 t.u. imp. dir. art. 34 t.u. imp. dir. art. 35 t.u. imp. dir. art. 100 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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