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Documento


86094
IDG741000249
74.10.00249 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. vi 25 giugno 1971, n. 6008
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 219
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
aderendo alla tesi della commissione centrale, l' a. sostiene, in ordine all' accertamento dell' imposta di ricchezza mobile, che e' irrilevante ai fini dell' obbligazione tributaria la cancellazione, dopo la chiusura della liquidazione, dal registro delle imprese della societa', che deve ritenersi tuttora in vita e rappresentata dalla persona fisica che al momento della cancellazione ne era il legale rappresentante. in ordine ad altra questione, l' a. condivide la tesi della commissione centrale ritenendo che nel caso di societa' di capitali a ristretta base azionaria costituisca prova contraria alla presunzione di onerosita' dei finanziamenti dei soci la circostanza che dal verbale di assemblea risulti che i versamenti, in proporzione delle azioni possedute, sono stati effettuati in conto aumento del capitale sociale e dichiarati improduttivi di interessi.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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