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Documento


86096
IDG741000251
74.10.00251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. i 1 luglio 1971, n. 6136
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 222
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
condividendo l' opinione della commissione centrale, l' a. considera ritualmente eseguita la notificazione dell' accertamento mediante deposito della copia dell' atto alla cassa del comune ed affissione dell' avviso all' albo comunale qualora siano state svolte le dovute ricerche da parte del messo notificatore e sia risultata l' irreperibilita' del contribuente all' indirizzo anagrafico. in ordine ad altra questione, l' a. sostiene che, anche se al socio di societa' personale viene automaticamente attribuita, ai fini dell' imposta di ricchezza mobile, la quota parte del reddito accertato a carico della societa' ai fini dell' imposta di ricchezza mobile, il contribuente, se vuole impedire che l' accertamento diventi definitivo, deve presentare tempestivo ricorso, anche qualora sia stata proposta impugnazione per l' imposta di ricchezza mobile.
art. 139 c.p.c. art. 140 c.p.c. art. 38 t.u. imp. dir. art. 135 t.u. imp. dir. art. 141 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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