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Documento


86108
IDG741000263
74.10.00263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. un. 27 ottobre 1971, n. 3020
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 244
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
aderendo alla tesi della cassazione, l' a. afferma l' illegittimita' dell' iscrizione dell' imposta sulle industrie, i commerci, le arti e professioni nei ruoli comunali, posto che tale tributo e' applicato con riguardo ad un reddito assoggettabile ad imposta erariale, anche se esente. sostiene inoltre che in mancanza delle deliberazioni della giunta comunale e della notificazione all' interessato, non sono proponibili i ricorsi amministrativi e che, nel caso di iscrizione a ruolo nel mancato rispetto delle formalita' prescritte, il contribuente non e' tenuto a ricorrere agli organi del contenzioso dei tributi locali, ma puo' adire direttamente l' autorita' giudiziaria.
art. 276 t.u. fin. loc. art. 277 t.u. fin. loc. art. 282 t.u. fin. loc. art. 284 t.u. fin. loc. art. 284 bis t.u. fin. loc. art. 285 t.u. fin. loc. art. 275 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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