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86110
IDG741000265
74.10.00265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 22 giugno 1971, n. 1973
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 246-247
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
ricordata l' interpretazione data dalla corte costituzionale al principio di legalita' dell' imposizione, l' a. afferma che il ministro delle finanze, emanando decreti per l' applicazione dell' ige sul commercio di acque minerali naturali, medicinali e da tavola, acque e bevande gassate di produzione nazionale e ghiaccio, e' andato oltre i poteri attribuitigli poiche' ha determinato il prezzo di vendita di tali prodotti, cioe' uno degli elementi della base imponibile. pur osservando che determinare il prezzo di vendita era indispensabile per applicare aliquote o quote condensate previste dalla legge, l' a. accoglie sostanzialmente la tesi della cassazione, nel senso dell' illegittimita' dei decreti ministeriali in questione ed auspica, a tutela del contribuente, un maggior rigore in tema di deleghe legislative per la liquidazione e riscossione dei tributi.
art. 10 d.lg.lt. 19 ottobre 1944, n. 348 art. 23 cost. art. 43 d.m. 22 dicembre 1962 art. 43 d.m. 19 dicembre 1963
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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