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86114
IDG741000269
74.10.00269 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 26 maggio 1971, n. 1549
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 254
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. conviene con l' opinione della cassazione nel ritenere che i benefici fiscali previsti per le ricostruzioni di edifici distrutti da eventi bellici si debbano applicare a tutte le ipotesi di compravendita di edifici distrutti o gravemente danneggiati anche se ridotti alla sola area fabbricabile, considerando irrilevante la circostanza che oggetto della vendita sia l' area sottostante all' edificio distrutto e non l' edificio stesso. l' a. considera inoltre irrilevante ai fini dell' applicabilita' delle agevolazioni la circostanza che la nuova costruzione sia avvenuta su di una porzione minore dell' area compravenduta.
d.l. 7 giugno 1945, n. 322 d.l. 26 marzo 1946, n. 221 art. 14, ii comma, l. 2 luglio 1949, n. 408
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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