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86120
IDG741000275
74.10.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
acampora giovanni
il passaggio dall' i.g.e. all' i.v.a. principi generali
art. 16 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 3 l. 6 dicembre 1971, n. 1036
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 269-276
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
l' a. osserva che il passaggio dall' ige all' iva si pone in un particolare contesto per la politica aziendale relativamente alle scorte esistenti presso le imprese al 30 giugno 1972 ed agli acquisti effettuati sino a questa data dal i settembre 1971. tali beni risultano infatti gravati dall' ige che li ha colpiti nei passaggi precedenti, sicche' si rende necessario depurarli da tale onere allo scopo di evitare che a seguito dell' entrata in vigore della nuova imposta subiscano una doppia tassazione. ad evitare tali turbative sono state dettate adeguate norme dirette a riconoscere alle imprese un credito pari all' importo dell' ige in essi incorporata da portare in detrazione dall' iva. ricordato come gli organi della cee hanno risolto tale problematica e come i paesi del mec abbiano recepito la direttiva comunitaria apportandovi le varianti rese necessarie dalle loro economie, l' a. esamina le soluzioni proposte in italia dal consiglio nazionale dell' economia e del lavoro e quelle adottate dagli organi legislativi chiamati a formulare il testo della legge delega e dal governo. premesso che il legislatore ha inteso salvaguardare le finalita' anticongiunturali e l' incentivazione della produzione, l' a. esamina la disciplina delle detrazioni consentite nel primo periodo di applicazione del nuovo regime fiscale riguardo alle scorte ed ai beni di investimento e le procedure di calcolo per la detassazione.
art. 17 direttiva cee 11 aprile 1967
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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