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| IDG741000275 | |
| 74.10.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| acampora giovanni
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| il passaggio dall' i.g.e. all' i.v.a. principi generali
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| art. 16 l. 9 ottobre 1971, n. 825
art. 3 l. 6 dicembre 1971, n. 1036
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| Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 269-276
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| pratico
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| l' a. osserva che il passaggio dall' ige all' iva si pone in un
particolare contesto per la politica aziendale relativamente alle
scorte esistenti presso le imprese al 30 giugno 1972 ed agli acquisti
effettuati sino a questa data dal i settembre 1971. tali beni
risultano infatti gravati dall' ige che li ha colpiti nei passaggi
precedenti, sicche' si rende necessario depurarli da tale onere allo
scopo di evitare che a seguito dell' entrata in vigore della nuova
imposta subiscano una doppia tassazione. ad evitare tali turbative
sono state dettate adeguate norme dirette a riconoscere alle imprese
un credito pari all' importo dell' ige in essi incorporata da portare
in detrazione dall' iva. ricordato come gli organi della cee hanno
risolto tale problematica e come i paesi del mec abbiano recepito la
direttiva comunitaria apportandovi le varianti rese necessarie dalle
loro economie, l' a. esamina le soluzioni proposte in italia dal
consiglio nazionale dell' economia e del lavoro e quelle adottate
dagli organi legislativi chiamati a formulare il testo della legge
delega e dal governo. premesso che il legislatore ha inteso
salvaguardare le finalita' anticongiunturali e l' incentivazione
della produzione, l' a. esamina la disciplina delle detrazioni
consentite nel primo periodo di applicazione del nuovo regime fiscale
riguardo alle scorte ed ai beni di investimento e le procedure di
calcolo per la detassazione.
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| art. 17 direttiva cee 11 aprile 1967
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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