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Documento


86126
IDG741000281
74.10.00281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. vi 25 giugno 1971, n. 6032
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 323
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. concorda con la commissione centrale nel ritenere che nel caso di compravendita a pagamento differito, qualora risulti espressamente esclusa la corresponsione di interessi, la dilazione si presenta come modalita' di soddisfacimento dell' obbligazione e pertanto l' ufficio deve fornire idonea prova per presumere in contrario una sottostante concessione di mutuo e corresponsione di interessi. e' legittima la presunzione per il periodo successivo alla scadenza convenuta dell' obbligazione di pagamento.
art. 86 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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