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86129
IDG741000284
74.10.00284 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. iii 12 ottobre 1971, n. 7878
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 326
premesso che l' intento speculativo nell' operazione economica va inteso come volonta' rivolta a ricavare dalla rivendita del bene acquistato un prezzo superiore a quello di costo, l' a. si chiede se gli investimenti effettuati allo scopo di evitare i danni della svalutazione monetaria costituiscano operazione speculativa. poiche' il carattere speculativo dell' operazione dovrebbe escludersi solo quando il bene acquistato viene usato direttamente dall' acquirente come bene di godimento, secondo l' a. deve definirsi speculativa ogni operazione fatta con l' intento di ritrarne un utile monetario, come nel caso esaminato.
art. 100 t.u. imp. dir. art. 106 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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