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91451
IDG751200754
75.12.00754 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bellantoni domenico
note in tema di frode fiscale
Scuola pos., s. 4, an. 14 (1972), fasc. 2, pag. 224-249
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d538
l' a., partendo dalla premessa che l' art. 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, recante la rubrica "frode fiscale", presenta problemi d' interpretazione, procede alla disamina dell' elemento oggettivo e soggettivo del reato stesso. rileva, per quanto attiene all' elemento oggettivo del reato, che l' art. 252 prevede 3 ipotesi di reato, delle quali le prime due descritte in modo specifico dalle lettere a e b e la terza delineata nella lettera c, generica e caratterizzata da tutti i mezzi idonei a trarre in inganno gli organi dell' amministrazione. in relazione all' elemento soggettivo del reato osserva che, per quanto attiene alle fattispecie configurate nelle lettere a e b, e' sufficiente per la loro integrazione il dolo generico, essendo rilevante solo il momento della dichiarazione, mentre si richiede l' esistenza del dolo specifico per la sussistenza dell' ipotesi sub c. trattandosi di reato a forma libera e' attesa la riserva in essa contenuta in relazione a tutti gli altri fatti fraudolenti non altrimenti specificati ne' sotto il profilo della condotta ne' sotto quello dell' evento.
r.d. 17 settembre 1931, n. 1608 l. 5 gennaio 1956, n. 1 art. 252 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645
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