Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


91477
IDG751200780
75.12.00780 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santoro arturo
i titoli di credito quale oggetto di delitti contro il patrimonio e di delitti di falsita'
nota a cass. sez. ii pen. 2 marzo 1971
Scuola pos., s. 4, an. 14 (1972), fasc. 3, pag. 397-398
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d515; d519; d314
l' a. espone che nell' ipotesi in cui il titolo di credito debba essere considerato non un valore, ma un documento, per la sussistenza di un reato patrimoniale, furto o appropriazione indebita, e' necessario che l' agente dalla sua condotta intendesse ricavarne un vantaggio. qualora invece fosse ispirato da finalita' diversa, la sottrazione non darebbe piu' luogo al delitto di furto, ma integrerebbe la fattispecie di cui all' art. 490 codice penale che vieta e punisce l' occultamento o la soppressione di atti vari. in quest' ultima ipotesi il reato di danneggiamento dovrebbe ritenersi assorbito. qualora poi il fine di trarne profitto concorresse con quello di eliminare una prova, si potrebbe delineare la duplice responsabilita' per l' autore del furto.
art. 490 c.p.
Centro diretto da V. Napoletano - Roma



Ritorna al menu della banca dati