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Documento


97774
IDG751000610
75.10.00610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. un. 27 ottobre 1971, n. 3020
Rass. mens. imp. dr., an. 21 (1972), fasc. 7-8, pag. 586-587
d24115; d2152
l' a. condivide la tesi della cassazione secondo cui per l' accertamento della base imponibile dell' imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni si applicano i termini di decadenza previsti per le imposte dirette erariali e non quelli piu' brevi previsti dal testo unico della finanza locale. l' a. osserva che necessariamente la cassazione ha dovuto riconoscere alla norma che ha disposto in tal senso carattere interpretativo e non innovativo della precedente legislazione in materia.
art. 290 t.u. fin. loc. art. 32 t.u. imp. dir. art. 2 l. 31 ottobre 1966, n. 958
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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