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| IDG751000613 | |
| 75.10.00613 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carrubba sebastiano
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| sul termine prescrizionale per l' applicazione dell' ammenda
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| art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
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| Rass. mens. imp. dr., an. 21 (1972), fasc. 9, pag. 638-642
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| d211; d600; d21901; d2152; d50413; d230
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| richiamate le norme relative ai termini per l' accertamento dei
redditi da parte del fisco, l' a. affronta il tema della disciplina
legislativa sulla durata del termine prescrizionale del reato,
soffermandosi in particolare sui rapporti tra codice penale e
disciplina speciale contenuta nella legge n. 4 del 1929, anche alla
luce degli orientamenti della cassazione, secondo la quale in materia
di imposte dirette non esiste alcuna particolare previsione di
speciali periodi prescrizionali e quindi si devono applicare le norme
generali. l' a. esamina poi la questione relativa al momento dal
quale il termine inizia a decorrere, richiamandosi alla
giurisprudenza della cassazione, secondo la quale l' ultimo capoverso
dell' art. 21 della legge n. 4 del 1929 non e' stato abrogato dall'
art. 159 del codice penale. conclude che pertanto il momento iniziale
del termine va determinato tenendo conto della suddetta norma,
secondo cui per i reati previsti dalle norme sui tributi diretti l'
azione penale ha corso dopo l' accertamento dell' imposta e relativa
sovrimposta sia divenuto definitivo, a norma delle leggi regolanti
tale materia.
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| l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 159 c.p.
art. 267 t.u. imp. dir.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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