Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


97777
IDG751000613
75.10.00613 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carrubba sebastiano
sul termine prescrizionale per l' applicazione dell' ammenda
art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
Rass. mens. imp. dr., an. 21 (1972), fasc. 9, pag. 638-642
d211; d600; d21901; d2152; d50413; d230
richiamate le norme relative ai termini per l' accertamento dei redditi da parte del fisco, l' a. affronta il tema della disciplina legislativa sulla durata del termine prescrizionale del reato, soffermandosi in particolare sui rapporti tra codice penale e disciplina speciale contenuta nella legge n. 4 del 1929, anche alla luce degli orientamenti della cassazione, secondo la quale in materia di imposte dirette non esiste alcuna particolare previsione di speciali periodi prescrizionali e quindi si devono applicare le norme generali. l' a. esamina poi la questione relativa al momento dal quale il termine inizia a decorrere, richiamandosi alla giurisprudenza della cassazione, secondo la quale l' ultimo capoverso dell' art. 21 della legge n. 4 del 1929 non e' stato abrogato dall' art. 159 del codice penale. conclude che pertanto il momento iniziale del termine va determinato tenendo conto della suddetta norma, secondo cui per i reati previsti dalle norme sui tributi diretti l' azione penale ha corso dopo l' accertamento dell' imposta e relativa sovrimposta sia divenuto definitivo, a norma delle leggi regolanti tale materia.
l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 159 c.p. art. 267 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati