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| IDG751000614 | |
| 75.10.00614 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de rosa luigi
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| l' ufficiale esattoriale ed i compensi per atti esecutivi
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| art. 200 t.u. imp. dir.
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| Rass. mens. imp. dr., an. 21 (1972), fasc. 9, pag. 642-646
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21806; d21807
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| ricordato che il procedimento esecutivo esattoriale e' regolato da
norme non solo del diritto comune, ma anche da norme di quello
speciale, l' a. osserva che tra le particolarita' di tale
procedimento vi e' quella relativa al soggetto competente a compiere
gli atti esecutivi, con riguardo alla norma per cui in materia le
attribuzioni spettanti agli ufficiali giudiziari sono espletate dagli
ufficiali esattoriali. circa la questione relativa alla possibilita'
per gli esattori di avvalersi dell' opera dell' ufficiale giudiziario
in luogo della nomina di un ufficiale esattoriale, l' a. riferisce
che secondo un recente orientamento, data la specialita' del rito
esecutivo esattoriale, le funzioni in questione debbano
necessariamente essere espletate dagli ufficiali esattoriali.
precisato che il rimborso delle spese per gli atti esecutivi e'
commisurato all' ammontare del credito d' imposta secondo le
indicazioni di apposita tabella approvata con decreto ministeriale,
l' a. sostiene che l' indennita' di mora puo' considerarsi parte
integrante di quanto viene assunto a base del compenso e che il
diritto al compenso va riconosciuto anche nei casi di irreperibilita'
o nullatenenza con pagamento dell' imposta effettuato in un secondo
tempo. circa il caso in cui l' ufficiale esattoriale, recatosi al
domicilio del contribuente, non vi esegua il pignoramento, concedendo
una dilazione, l' a. riferisce che secondo la dottrina all' atto
della realizzazione del credito tributario possono richiedersi i
compensi; ritiene peraltro opportuno che con dichiarazione scritta il
contribuente si impegni a corrisponderli.
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| art. 216 t.u. imp. dir.
t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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