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Documento


97812
IDG751001011
75.10.01011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pellingra giuseppe
le imposte ipotecarie e catastali
d.p.r. 26 ottobre 1973, n. 635
Nuova riv. trib., an. 30 (1974), fasc. 4, pag. 163-165
d2324
l' a. ricorda che la legge delega per la riforma tributaria ha previsto una revisione delle imposte ipotecarie e catastali informata a criteri di coordinamento con la riforma degli altri tributi e di semplificazione dei sistemi di determinazione dell' imponibile. oggetto dell' imposta ipotecaria e' la formalita' della trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari; l' imponibile e' quello determinato ai fini dell' imposta di registro o di quella sulle successioni e donazioni; soggetti al pagamento sono i pubblici ufficiali che hanno ricevuto l' atto e coloro che richiedono la formalita'; l' imposta proporzionale si applica per una sola formalita', quella fissa quando per lo stesso atto devono eseguirsi piu' formalita'; competenti per accertamento e riscossione sono l' ufficio del registro per trascrizioni di atti e sentenze che comportano trasferimenti di proprieta' immobiliari o di diritti capaci di ipoteca e dei certificati di denunciata successione, la conservatoria dei registri immobiliari per le altre imposte, pene pecuniarie e soprattasse. presupposto dell' imposta catastale e' l' esecuzione della voltura catastale, che e' tassata in ragione del 2 per mille sul valore dei beni immobili rustici e urbani accertato agli effetti dell' imposta di registro e successione. per i trasferimenti immobiliari soggetti ad iva l' imposta e' dovuta nella misura fissa di lire duemila. per accertamento e riscossione valgono le disposizioni in materia di imposta di registro e successione.
art. 7 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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