| 97812 | |
| IDG751001011 | |
| 75.10.01011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pellingra giuseppe
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| le imposte ipotecarie e catastali
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| d.p.r. 26 ottobre 1973, n. 635
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| Nuova riv. trib., an. 30 (1974), fasc. 4, pag. 163-165
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| d2324
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| l' a. ricorda che la legge delega per la riforma tributaria ha
previsto una revisione delle imposte ipotecarie e catastali informata
a criteri di coordinamento con la riforma degli altri tributi e di
semplificazione dei sistemi di determinazione dell' imponibile.
oggetto dell' imposta ipotecaria e' la formalita' della trascrizione,
iscrizione, rinnovazione e annotamento eseguite nei pubblici registri
immobiliari; l' imponibile e' quello determinato ai fini dell'
imposta di registro o di quella sulle successioni e donazioni;
soggetti al pagamento sono i pubblici ufficiali che hanno ricevuto l'
atto e coloro che richiedono la formalita'; l' imposta proporzionale
si applica per una sola formalita', quella fissa quando per lo stesso
atto devono eseguirsi piu' formalita'; competenti per accertamento e
riscossione sono l' ufficio del registro per trascrizioni di atti e
sentenze che comportano trasferimenti di proprieta' immobiliari o di
diritti capaci di ipoteca e dei certificati di denunciata
successione, la conservatoria dei registri immobiliari per le altre
imposte, pene pecuniarie e soprattasse. presupposto dell' imposta
catastale e' l' esecuzione della voltura catastale, che e' tassata in
ragione del 2 per mille sul valore dei beni immobili rustici e urbani
accertato agli effetti dell' imposta di registro e successione. per i
trasferimenti immobiliari soggetti ad iva l' imposta e' dovuta nella
misura fissa di lire duemila. per accertamento e riscossione valgono
le disposizioni in materia di imposta di registro e successione.
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| art. 7 l. 9 ottobre 1971, n. 825
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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