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| IDG751001056 | |
| 75.10.01056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| prato maurizio
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| cd "regolarizzazione" di societa' di fatto in societa' in nome
collettivo. sue implicazioni tributarie
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| art. 4 tar. d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Nuova riv. trib., an. 30 (1974), fasc. 10, pag. 425-427
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31211; d312119; d23100; d23103; d23150; d23060
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| l' a. precisa che la regolarizzazione di una societa' di fatto
consiste in una serie di operazioni con cui un' organizzazione
sociale inesistente dal punto di vista formale, ma esistente di
fatto, assume forma giuridica secondo uno degli schemi previsti dalla
legge, adeguando i suoi elementi (soggetto, capitale, oggetto) alle
esigenze di forma da essa richieste. osserva che normalmente la
societa' di fatto si costituisce giuridicamente sotto forma di
contratto associativo e che se con la regolarizzazione si pone in
essere una semplice formalita' che non incide su di esso, si avra'
assoggettamento ad imposta di registro fissa o proporzionale a
seconda che siano state eseguite o meno le formalita' relative alla
registrazione del contratto associativo ed al procedimento di
pubblicita' presso la camera di commercio. l' a. illustra quindi i 2
modi in cui puo' effettuarsi la regolarizzazione in societa' in nome
collettivo: conferimento in societa' da parte di ciascun socio pro
quota dell' azienda gia' esistente di fatto (applicazione dell'
imposta proporzionale di registro sui conferimenti, inapplicabilita'
dell' iva, assoggettamento del valore di avviamento a tassazione
separata, al netto dell' ilor gia' corrisposta); presentazione di
denuncia di cessazione della societa' di fatto e contestuale
costituzione ex novo di societa' in nome collettivo, ignorando i
rapporti giuridici preesistenti, con fittizia quantificazione in
denaro dei conferimenti dei soci (fatturazione e pagamento dell' iva
da parte della ditta individuale con rivalsa su quella collettiva,
applicazione dell' imposta proporzionale di registro sul capitale
conferito fittiziamente in atto). secondo l' a. solo l' operatore
potra' in pratica valutare la diversa convenienza, agli effetti
fiscali, dell' una o dell' altra soluzione.
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| art. 2249 c.c.
art. 2 d.p.r. 29 settembre 1972, n. 633
art. 12 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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