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Documento


97813
IDG751001056
75.10.01056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
prato maurizio
cd "regolarizzazione" di societa' di fatto in societa' in nome collettivo. sue implicazioni tributarie
art. 4 tar. d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Nuova riv. trib., an. 30 (1974), fasc. 10, pag. 425-427
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31211; d312119; d23100; d23103; d23150; d23060
l' a. precisa che la regolarizzazione di una societa' di fatto consiste in una serie di operazioni con cui un' organizzazione sociale inesistente dal punto di vista formale, ma esistente di fatto, assume forma giuridica secondo uno degli schemi previsti dalla legge, adeguando i suoi elementi (soggetto, capitale, oggetto) alle esigenze di forma da essa richieste. osserva che normalmente la societa' di fatto si costituisce giuridicamente sotto forma di contratto associativo e che se con la regolarizzazione si pone in essere una semplice formalita' che non incide su di esso, si avra' assoggettamento ad imposta di registro fissa o proporzionale a seconda che siano state eseguite o meno le formalita' relative alla registrazione del contratto associativo ed al procedimento di pubblicita' presso la camera di commercio. l' a. illustra quindi i 2 modi in cui puo' effettuarsi la regolarizzazione in societa' in nome collettivo: conferimento in societa' da parte di ciascun socio pro quota dell' azienda gia' esistente di fatto (applicazione dell' imposta proporzionale di registro sui conferimenti, inapplicabilita' dell' iva, assoggettamento del valore di avviamento a tassazione separata, al netto dell' ilor gia' corrisposta); presentazione di denuncia di cessazione della societa' di fatto e contestuale costituzione ex novo di societa' in nome collettivo, ignorando i rapporti giuridici preesistenti, con fittizia quantificazione in denaro dei conferimenti dei soci (fatturazione e pagamento dell' iva da parte della ditta individuale con rivalsa su quella collettiva, applicazione dell' imposta proporzionale di registro sul capitale conferito fittiziamente in atto). secondo l' a. solo l' operatore potra' in pratica valutare la diversa convenienza, agli effetti fiscali, dell' una o dell' altra soluzione.
art. 2249 c.c. art. 2 d.p.r. 29 settembre 1972, n. 633 art. 12 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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