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Documento


97824
IDG751203845
75.12.03845 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sciascia michael
stato di pericolo pubblico e di guerra civile
Riv. polizia, an. 26 (1973), fasc. 1, pag. 62-69
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d543
il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede 2 istituti per la salvaguardia dell' ordine pubblico, lo stato di pericolo pubblico e di guerra civile. la competenza a dichiarare tali stati spetta nel primo caso al ministro dell' interno o al prefetto per delegazione, nel secondo caso all' autorita' militare; attraverso di essi vengono conferite a determinate autorita', dipendenti dall' esecutivo, poteri straordinari, di fronte ai quali non esiste diritto ne' immediata garanzia per i cittadini, in deroga a tutte le leggi vigenti. circa la compatibilita' di tali istituti con la costituzione, l' a. ritiene che mentre lo stato di pericolo pubblico non contrasti con la costituzione, lo stato di guerra civile sia incostituzionale, spettando ora tale potere al parlamento.
art. 214 t.u. p.s. art. 216 t.u. p.s.
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