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| IDG861302388 | |
| 86.13.02388 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Dominicis Giuseppe
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| Una sentenza della Cassazione. La liquidazione pagata in ritardo va
rivalutata
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| Sole, an. 122 (1986), fasc. 104 (4 maggio), pag. 1
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| D7472
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| Per la ritardata riscossione di indennita' previdenziali, il
lavoratore-creditore ha diritto al risarcimento del danno da
svalutazione monetaria, che puo' essere determinato in base agli
indici ISTAT dei prezzi al consumo, e senza che l' interessato debba
provare con specifiche dimostrazioni il pregiudizio subito. E' stata
cosi' risolta una questione su cui finora si erano avute contrastanti
pronunce giurisdizionali. L' A. riassume e commenta questa sentenza,
la quale chiarisce che la presunzione del danno subito non e'
estensibile alle ipotesi di prestazioni di rilevante importo, quali
quelle concernenti le indennita' di fine rapporto. In questo caso e'
necessario dimostrare il danno subito. Il che non e' difficile,
commenta l' A., essendo normale la destinazione dell' indennita' di
fine rapporto a forme di risparmio in qualche modo al riparo dalla
svalutazione, e tali in ogni caso da garantire la differenza tra il
tasso medio di interesse praticabile dalle banche alla normale
clientela, e il tasso annuo legale. (Titolo 2 col/Testo: 0.5 col).
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| Cass. sez. un. 3 maggio 1986, n. 3004
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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