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42715
IDG861302388
86.13.02388 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
Una sentenza della Cassazione. La liquidazione pagata in ritardo va rivalutata
Sole, an. 122 (1986), fasc. 104 (4 maggio), pag. 1
D7472
Per la ritardata riscossione di indennita' previdenziali, il lavoratore-creditore ha diritto al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, che puo' essere determinato in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, e senza che l' interessato debba provare con specifiche dimostrazioni il pregiudizio subito. E' stata cosi' risolta una questione su cui finora si erano avute contrastanti pronunce giurisdizionali. L' A. riassume e commenta questa sentenza, la quale chiarisce che la presunzione del danno subito non e' estensibile alle ipotesi di prestazioni di rilevante importo, quali quelle concernenti le indennita' di fine rapporto. In questo caso e' necessario dimostrare il danno subito. Il che non e' difficile, commenta l' A., essendo normale la destinazione dell' indennita' di fine rapporto a forme di risparmio in qualche modo al riparo dalla svalutazione, e tali in ogni caso da garantire la differenza tra il tasso medio di interesse praticabile dalle banche alla normale clientela, e il tasso annuo legale. (Titolo 2 col/Testo: 0.5 col).
Cass. sez. un. 3 maggio 1986, n. 3004
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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