| Il Pretore di Citta' di Castello, con sentenza 8 marzo 1986, ha
dichiarato che il Consiglio di Amministrazione di una Cassa di
Risparmio per concedere o negare a un impiegato la promozione "a
scelta" a "funzionario", deve attenersi ai parametri di riferimento
stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalla legge, e che, in
caso di violazione di tali criteri, la deliberazione con la quale la
promozione e' stata negata e' illegittima, e l' istituto ha "l'
obbligo di riconoscere" all' impiegato non promosso "la qualifica di
funzionario". L' A. annota questa sentenza, sottolineando due
questioni: quella della progressiva "privatizzazione" dei rapporti di
lavoro subordinato negli Enti pubblici; la sostituzione della
"scelta" della Cassa con la decisione del Pretore. Riguardo alla
prima questione, l' A. richiama il quadro normativo e
giurisprudenziale, per ritenere che non suscita particolare emozione
l' esercizio del sindacato del giudice ordinario su provvedimenti di
un Ente pubblico economico, relativi a rapporti regolati dalla
contrattazione collettiva. Riguardo alla seconda questione, l' A.,
esaminato teoricamente il problema dell' esecuzione "in forma
specifica", ritiene che, nella fattispecie, questa non fosse
possibile, cioe' non poteva essere attribuita la qualifica di
funzionario con sentenza. (Titolo: 5 col/Testo: 1.5 col).
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