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Documento


42757
IDG861302430
86.13.02430 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Stasio Donatella
Il mancato reintegro secondo la Cassazione
Sole, an. 122 (1986), fasc. 123 (27 maggio), pag. 17
D763
L' A. illustra, senza condividerla, la sentenza della Corte di Cassazione 19 maggio 1986, n. 3306, secondo la quale la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro non puo' essere sospesa dal giudice di secondo grado. Quindi, fino al passaggio in giudicato della sentenza d' appello, con cui si riconosce la legittimita' del licenziamento, il lavoratore reintegrato non puo' essere estromesso, ne' il datore di lavoro puo' rifiutargli la retribuzione, quando non lo abbia reintegrato. In questo caso, commenta l' A., considerati i tempi tecnici per la definizione di un giudizio, si tratta di un onere finanziario non indifferente. (Titolo: 1 col/Testo: 0.5 col).
Cass. 19 maggio 1986, n. 3306
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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