| 1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale
delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale
docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, in
servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31
agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.
2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino
al 31 dicembre 1994.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri individuerà,
con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure
previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, la
dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti
che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è
tenuta a svolgere.
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