| 1. Nell'ambito degli stanziamenti, di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n.49, per gli esercizi
1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo
di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle
organizzazioni non governative o ad esse affidati, di cui una
quota non inferiore al 10 per cento va riservata ai programmi
promossi dalle organizzazioni non governative, ai sensi
dell'articolo 29, comma 2, della suddetta legge n.49 del
1987.
2. La riserva così costituita è annualmente integrata con
le eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente.
Per il 1994 i residui sono la parte dello stanziamento per
iniziative di organizzazioni non governative nel 1993 non
ancora impegnata al 31 dicembre 1993.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro degli
affari esteri, sentita la commissione di cui all'articolo 8,
comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n.49, emana norme per
la semplificazione delle procedure di concessione dei
contributi di cui al comma 1 del presente articolo e per i
relativi controlli.
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