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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17181
DDL3576-0002
Progetto di legge Camera n. 3576 - testo presentato - (DDL11-3576)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3576. TESTIPDL
...C3576.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3576 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- I provvedimenti legislativi
  adottati dal Governo ed approvati dal Parlamento della
  Repubblica italiana all'indomani degli eccidi in cui persero
  la vita i magistrati Giovanni Falcone e la moglie Francesca
  Morvillo, Paolo Borsellino e le rispettive scorte,
  hanno permesso di conseguire significativi risultati nella
  lotta alla criminalità mafiosa ed a quella organizzata in
  genere.
    Il decreto-legge 25 luglio 1992, n.349, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n.386, prevede
  l'impiego di uomini delle Forze armate, in
 
                               Pag. 2
 
  attività di vigilanza e controllo del territorio, alle
  dipendenze dei prefetti delle province siciliane.  In tal modo,
  le forze dei carabinieri, della Guardia di finanza e della
  Polizia di Stato hanno potuto concentrare, con successo, ogni
  loro sforzo nello svolgimento di indagini investigative
  particolarmente articolate e complesse e nella ricerca di
  pericolosi criminali latitanti.
    L'impiego dei militari dell'Esercito italiano, sempre
  svolto con la professionalità e l'umanità che contraddistingue
  le Forze armate del Paese, ben lungi dall'aver "militarizzato"
  la Sicilia, ha viceversa rafforzato il legame fra cittadino e
  istituzioni, risvegliando nelle popolazioni sentimenti di
  solidarietà umana e di fiducia verso lo Stato.
    L'esperienza che lo Stato ha maturato in Sicilia è stata
  positiva ma non può e non deve certamente considerarsi
  conclusa.
    Permane la necessità di continuare nella lotta alla
  criminalità mafiosa.
    E' indispensabile completare le investigazioni ancora in
  atto.
    Occorre sradicare la struttura operativa criminale e
  mafiosa prima e la cultura poi.
    L'obbligo dello Stato è, dunque, quello di non allentare
  gli sforzi continuando negli impegni sinora assunti.
    In tale contesto, le Forze armate sono chiamate a
  proseguire nei compiti che furono loro affidati dal
  decreto-legge n.349 del 1992, rimanendo al fianco dei
  magistrati e delle forze di polizia che operano in prima linea
  nella lotta alla criminalità mafiosa ed organizzata.
    E' però necessario utilizzare le positive "esperienze
  siciliane", per affrontare situazioni di criminalità
  tristemente e dolorosamente tipiche di altre aree del nostro
  Paese.
    Ci riferiamo, in questa sede, ai territori delle province
  calabresi, dove la criminalità si indirizza verso i sequestri
  di persona; reato questo che, per sua natura, offende l'uomo,
  forse più di ogni altro, specie quando è perpetrato, in totale
  dispregio di qualunque legge naturale, contro bambini e
  adolescenti.
    E' inoltre necessario dare un segno visibile e concreto di
  presenza e solidarietà alla popolazione ed alla città di
  Napoli, la cui storia è inscindibilmente la storia della
  Patria, le cui vicende sono vicende di tutto il Paese, per
  contrastare anche in quel territorio il dilagare della
  criminalità organizzata, offrendo il concorso delle Forze
  armate alle forze di pubblica sicurezza in specifiche
  operazioni di vigilanza e controllo.
    I fatti che quotidianamente interessano le martoriate
  popolazioni della ex Jugoslavia pongono, inoltre, il Governo
  nella necessità di adottare più incisive misure di
  sorveglianza delle frontiere nella regione Friuli-Venezia
  Giulia per contrastare fenomeni di immigrazione clandestina,
  traffici di armi e per prevenire azioni criminose e di
  ritorsione.
    Il presente decreto-legge:
        a)  legittima l'impiego delle Forze armate da parte
  dei prefetti delle province delle regioni Sicilia, Calabria,
  Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Napoli in
  operazioni di sorveglianza e controllo del territorio;
        b)  richiama le disposizioni del decreto-legge n.349
  del 1992, come modificato dal Parlamento con la legge di
  conversione n.386 del 1992.
    L'articolo 1:
        a)  riprende le norme previste dall'articolo 1 e
  dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n.349 del
  1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.386 del
  1992;
        b)  prolunga l'applicazione dei provvedimenti con
  effetto dal 1^ gennaio 1994;
 
                               Pag. 3
 
        c)  estende la possibilità di impiegare le Forze
  armate per gli scopi del presente decreto-legge nelle province
  della Calabria, del Friuli-Venezia Giulia e nel territorio del
  comune di Napoli.
    L'articolo 2 stabilisce che gli uomini delle Forze armate,
  impiegati nelle aree
  sopraelencate, sono posti alle dipendenze dei prefetti sino
  al 30 giugno 1994.
    L'articolo 3 detta la necessaria norma di copertura
  finanziaria degli oneri previsti per l'esigenza di cui
  all'articolo 1 fino al 30 giugno 1994.
    L'articolo 4 fissa la decorrenza dell'entrata in vigore del
  decreto-legge.
 
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