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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17202
DDL3577-0014
Progetto di legge Camera n. 3577 - testo presentato - (DDL11-3577)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C3577. TESTIPDL
...C3577.
...Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Disposizioni tributarie urgenti.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3577 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  Al testo unico delle disposizioni concernenti
  l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
  legislativo 31 ottobre 1990, n.346, come modificato
  dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
  n.413, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
      "1.  Le passività deducibili sono costituite dai debiti
  del defunto esistenti alla data di apertura della successione
  e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo
  24.";
          b)  nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
      "1.  L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla
  dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la
  scadenza del relativo termine ma prima che sia stato
  notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle
  dichiarazioni integrative o modificative già presentate a
  norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma
  3.";
          c)  nell'articolo 33, comma 2, l'alinea è
  sostituito dal seguente:
      "2.  In sede di liquidazione l'ufficio provvede a
  correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal
  dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad
  escludere:";
 
                              Pag. 19
 
          d)  nell'articolo 34, comma 1, le parole: "dalla
  data di versamento dell'imposta principale" sono sostituite
  dalle seguenti: "dalla data di notificazione della
  liquidazione dell'imposta principale";
          e)  nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le
  parole da: ", salvo i casi" fino a: "all'articolo 33, comma
  1,";
          f)  nell'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
      "1.  Al contribuente può essere concesso di eseguire il
  pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle
  imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi
  di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il
  rimanente importo in rate annuali posticipate.  La dilazione,
  che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non
  può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello
  dell'apertura della successione e viene accordata entro
  novanta giorni dalla data della richiesta stessa.";
          g)  nell'articolo 39, comma 2, le parole: "nei
  termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37" sono
  sostituite dalle seguenti: "nel termine previsto dall'articolo
  37";
          h)  nell'articolo 52, comma 1, è soppresso
  l'ultimo periodo.
      2.  Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30
  agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge
  29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3577 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3577 TOTPAG=0022 TOTDOC=0022 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=024 PAGFIN=0019 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=357700 00 FASCIDC=11DDL3577 SORTNAV=0357700 000 00000 ZZDDLC3577 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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