Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17207
DDL3577-0019
Progetto di legge Camera n. 3577 - testo presentato - (DDL11-3577)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C3577. TESTIPDL
...C3577.
...Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Disposizioni tributarie urgenti.
Articolo 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3577 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari
  di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38,
  della legge 30 dicembre 1991, n.413, le aziende di credito
  possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti
  dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e
  74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n.633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del
  Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n.279 del 28 novembre 1991.  In tal
  caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13
  del terzo giorno lavorativo successivo a quello di
  ricevimento, al concessionario competente per il comune dove
  ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme
  riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via
  regolamentare.
      2.  Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda
  di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso
  termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e
  delle commissioni trattenute.
      3.  La consegna della copia degli attestati è effettuata,
  nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al
  concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al
  consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del
  servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui
  in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in
  quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i
  concessionari competenti le commissioni trattenute al momento
  del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello
  Stato.
      4.  Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore
  aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994,
  l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà
  prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione
  finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a
  ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo
  termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle
  finanze.
 
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      5.  Le richieste di rimborso presentate al concessionario
  dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il
  limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80
  milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994,
  1995 e 1996.
      6.  Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le
  liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992,
  n.633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese; il
  versamento è effettuato presso una dipendenza di una azienda
  di credito sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio
  dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo il
  domicilio fiscale del contribuente.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3577 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3577 TOTPAG=0022 TOTDOC=0022 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0021 RIGINIZ=017 PAGFIN=0022 RIGFIN=014 UPAG=SI PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=357700 00 FASCIDC=11DDL3577 SORTNAV=0357700 000 00000 ZZDDLC3577 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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