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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17213
DDL3578-0003
Progetto di legge Camera n. 3578 - testo presentato - (DDL11-3578)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C3578. TESTIPDL
...C3578.
Pag. 11 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3578 ZZ11 ZZRT ZZPR
      Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, ha attuato
  la IV direttiva CEE in materia di regolamentazione del
  bilancio delle imprese diretta a rendere omogenei i criteri di
  formazione e di informativa del bilancio stesso.  La legge 26
  marzo 1990, n.69, con la quale era stata data delega al
  Governo di attuare la riforma, escludeva le società per le
  quali era applicata una disciplina speciale, come è per le
  imprese che esercitano attività assicurative e creditizie.
      Per quanto riguarda il bilancio di esercizio l'articolo
  45 del decreto legislativo ha stabilito che le nuove
  disposizioni siano applicate al bilancio del secondo esercizio
  successivo a quello in corso alla data del 17 aprile 1991
  (data di pubblicazione del decreto legislativo 9 aprile 1991,
  n.127), quindi ai bilanci chiusi dopo il 18 aprile 1993.
      In generale, le modifiche apportate alla normativa
  rappresentano aggiustamenti di natura tecnica ai quali non
  dovrebbero conseguire effetti di rilievo sulle entrate.  Si
  tratta di un adeguamento ai nuovi criteri contabili diretti a
  realizzare una maggiore rispondenza della contabilità fiscale
  a quella civilistica.
      L'unico articolo dal quale dovrebbe conseguire una
  riduzione di entrate è l'articolo 71 del testo unico delle
  imposte sui redditi relativo alla svalutazione dei crediti.
  Fermo restando il meccanismo previsto, la svalutazione è
  consentita anche per i crediti finanziari, non coperti da
  garanzia assicurativa, nei confronti degli Stati e delle
  banche centrali estere.  Tenuto conto di una esposizione
  intorno agli 8.000 miliardi, la riduzione di entrate può
  essere stimata intorno ai 20 miliardi su base annua.
      Tale effetto risulta più che compensato dalle maggiori
  entrate che deriveranno in dipendenza dell'obbligo imposto
  dalla normativa civilistica delle riprese di valore relative
  alle rimanenze, compresi i titoli, nel caso in cui vengano
  meno i motivi che hanno determinato precedenti svalutazioni.
  Infatti l'iscrizione in bilancio di tali rivalutazioni
  costituirà presupposto per la tassazione di detti maggiori
  valori.
      In particolare per i titoli le rivalutazioni dovrebbero
  essere significative tenuto conto delle rilevanti svalutazioni
  apportate nello scorso anno in seguito ai forti aumenti
  verificatisi nel livello dei tassi d'interesse.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3578 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3578 TOTPAG=0021 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=357800 00 FASCIDC=11DDL3578 SORTNAV=0357800 000 00000 ZZDDLC3578 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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