| 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del decreto stesso.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si tiene
conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti
con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in
precedenti periodi d'imposta.
3. Nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.87,
che, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, hanno adottato criteri di
contabilizzazione delle operazioni "pronti contro termine"
difformi da quelli previsti negli articoli 56, comma
3- ter, e 61, comma 1- bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono fatti salvi gli
effetti dell'applicazione di detti criteri. Per le operazioni
in essere alla chiusura dell'esercizio non si tiene conto
dell'eventuale riduzione del risultato del conto economico
conseguente all'applicazione dei citati criteri.
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