| 1. L'articolo 13 del decreto del presidente della
Repubblica 17 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 13. - (Compiti del Ministro
dell'ambiente). - 1. Il Ministro dell'ambiente, in
conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui
all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di
coordinamento delle attività connesse all'applicazione del
presente decreto e:
a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per
la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione
delle disposizioni del presente decreto;
b) individua secondo modalità uniformi i
contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6;
c) individua le aree ad elevata concentrazione di
attività industriali che possono comportare maggiori rischi di
incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e la
predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti
l'intera area ai sensi dell'articolo 17;
d) indica le quantità di sostanze individuate con
i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto
20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, nonché le modalità di detenzione delle
stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della
dichiarazione.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di
servizi, provvede a:
a) comunicare le informazioni relative ai piani
di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 2, agli
Stati membri delle Comunità europee che possono essere
coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività
industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;
b) predisporre ed aggiornare l'inventario
nazionale delle attività industriali suscettibili di causare
incidenti rilevanti;
c) predisporre una banca dati sui rapporti di
sicurezza e sulle relative conclusioni;
d) informare tempestivamente la Commissione delle
Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul
territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le
informazioni che figurano
Pag. 16
nell'allegato VI, come modificato dal decreto 20 maggio 1991
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità;
e) segnalare alla Commissione delle Comunità
europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli
allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le
misure eventualmente prese per quanto riguarda tali
sostanze.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità
alla proposta della conferenza di servizi, sarà data
attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per
le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n.
82/501/CEE.".
| |