Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17311
DDL3586-0013
Progetto di legge Camera n. 3586 - testo presentato - (DDL11-3586)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C3586. TESTIPDL
...C3586.
...Decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3586 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 13 del decreto del presidente della
  Repubblica 17 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 13. -  (Compiti del Ministro
  dell'ambiente). -  1.  Il Ministro dell'ambiente, in
  conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui
  all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di
  coordinamento delle attività connesse all'applicazione del
  presente decreto e:
          a)  stabilisce le procedure per la vigilanza e per
  la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione
  delle disposizioni del presente decreto;
          b)  individua secondo modalità uniformi i
  contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6;
          c)  individua le aree ad elevata concentrazione di
  attività industriali che possono comportare maggiori rischi di
  incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai
  sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera  d),  e la
  predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti
  l'intera area ai sensi dell'articolo 17;
          d)  indica le quantità di sostanze individuate con
  i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto
  20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro della sanità, nonché le modalità di detenzione delle
  stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della
  dichiarazione.
      2.  Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di
  servizi, provvede a:
          a)  comunicare le informazioni relative ai piani
  di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 2, agli
  Stati membri delle Comunità europee che possono essere
  coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività
  industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;
          b)  predisporre ed aggiornare l'inventario
  nazionale delle attività industriali suscettibili di causare
  incidenti rilevanti;
          c)  predisporre una banca dati sui rapporti di
  sicurezza e sulle relative conclusioni;
          d)  informare tempestivamente la Commissione delle
  Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul
  territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le
  informazioni che figurano
 
                              Pag. 16
 
  nell'allegato VI, come modificato dal decreto 20 maggio 1991
  del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
  sanità;
          e)  segnalare alla Commissione delle Comunità
  europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli
  allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le
  misure eventualmente prese per quanto riguarda tali
  sostanze.
      3.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità
  alla proposta della conferenza di servizi, sarà data
  attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per
  le parti in cui modificano modalità esecutive e
  caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n.
  82/501/CEE.".
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3586 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3586 TOTPAG=0029 TOTDOC=0026 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0015 RIGINIZ=009 PAGFIN=0016 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=358600 00 FASCIDC=11DDL3586 SORTNAV=0358600 000 00000 ZZDDLC3586 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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