Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17312
DDL3586-0014
Progetto di legge Camera n. 3586 - testo presentato - (DDL11-3586)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C3586. TESTIPDL
...C3586.
...Decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3586 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 14 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 14. -  (Conferenza di servizi per i rischi
  industriali). -  1.  Il Ministro dell'ambiente convoca
  periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una
  conferenza di servizi con l'intervento:
          a)  del direttore del servizio inquinamento
  atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero
  dell'ambiente, con funzione di presidente;
          b)  del direttore del servizio igiene pubblica del
  Ministero della sanità, con funzioni di vice presidente;
          c)  dell'ispettore generale capo del Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice
  presidente;
          d)  del direttore generale delle fonti di energia
  e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato;
          e)  di uno o più funzionari dipendenti dalle
  pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto
  della conferenza.
      2.  I dirigenti di cui alle lettere  a), b), c)  e
  d)  del comma 1 possono farsi rappresentare da un
  delegato.
      3.  La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli
  atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i
  compiti previsti dall'articolo 18.
      4.  Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la
  conferenza fissa il programma delle attività da svolgere,
  anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione
  civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza
  esterni provvisori.".
      2.  La prima convocazione della conferenza di servizi di
  cui all'articolo 14 del decreto del presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è effettuata entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto.
 
DATA=940110 FASCID=DDL11-3586 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3586 TOTPAG=0029 TOTDOC=0026 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0016 RIGINIZ=016 PAGFIN=0016 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=358600 00 FASCIDC=11DDL3586 SORTNAV=0358600 000 00000 ZZDDLC3586 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati